GLI ISTITUTI

“Nelle singole diocesi ci sia un istituto speciale che raccolga i beni o le offerte, al preciso scopo che si provveda al sostentamento dei chierici che prestano servizio a favore della diocesi, a norma del canone 281, a meno che non si sia provveduto ai medesimi diversamente”.(canone 1274, § 1)

Sulla base delle disposizioni della legge di derivazione concordataria spetta alla Conferenza Episcopale Italiana integrare e regolamentare tutta la materia. In estrema sintesi, possiamo dire che le fonti giuridiche di riferimento del nuovo sistema si riducono a due soltanto:

• la legge n. 222/1985;

• le disposizioni attuative e integrative della Conferenza Episcopale Italiana, ferme

restando le norme del Codice di Diritto Canonico e del diritto particolare:

La struttura organizzativa del nuovo sistema è così articolata:

• Istituti per il Sostentamento del Clero a livello diocesano e interdiocesano;

• Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero a livello nazionale;

• Conferenza Episcopale Italiana, che ha il potere di emanare, nell’ordinamento canonico, le disposizioni necessarie per l’attuazione delle norme, compresi gli statuti degli IDSC e dell’I.C.S.C.

LE FINALITA’ DEGLI ISTITUTI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

Cfr. Legge 20 maggio 1985, n. 222, art. 48.L’Istituto ha lo scopo esclusivo di produrre un reddito per il sostentamento del clero.

L’amministrazione dei patrimoni affidati agli Istituti deve rispondere a criteri di grande chiarezza e sicurezza: essi non sono paragonabili a quelli degli altri enti ecclesiastici, ma rappresentano un patrimonio complessivo “sui generis”, che va trattato con grande cautela e con la dovuta attenzione alle esigenze della lealtà concordataria.

AUTONOMIA DEGLI ISTITUTI DIOCESANI E POTERI DELL’ISTITUTO CENTRALE

Un altro punto riguarda l’autonomia degli IDSC e i poteri dell’ICSC. Per garantire al sistema uno sviluppo in perfetta coerenza con i principi che lo hanno ispirato e nel pieno rispetto della disciplina, canonica e civile, che lo regola, la legge n. 222/1985 fa obbligo “a ogni Istituto…, prima dell’inizio di ciascun esercizio, di comunicare all’Istituto Centrale il proprio stato di previsione …e alla chiusura di ciascun esercizio di inviare all’Istituto Centrale una relazione consuntiva nella quale devono essere indicati i criteri e le modalità di corresponsione ai singoli sacerdoti delle somme ricevute”

In linea con il dettato legislativo, l’art 12 della delibera C.E.I. n. 58 attribuisce alla Presidenza della C.E.I. la competenza a decidere gli interventi necessari, qualora risultasse che in una diocesi le disposizioni vigenti in materia di sostentamento del clero non fossero state applicate correttamente. Alla Presidenza della C.E.I. parve naturale affidare all’Istituto Centrale il compito di “verificare la correttezza delle linee gestionali degli Istituti diocesani”.

(a cura di Mons. L. Trivero, già Presidente dell’ICSC)

LA MISSIONE

L’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero («I.C.S.C.») viene  costituito dalla Conferenza Episcopale Italiana in attuazione dell’art. 21 delle Norme sugli enti e sui beni ecclesiastici approvate dalla Santa Sede e dal Governo Italiano con Protocollo del 15 novembre 1984.

L’ICSC è una persona giuridica canonica pubblica, per sua natura perpetua, ed ha sede in Roma.

Esso ha i seguenti scopi:

a) erogare agli istituti diocesani e a quelli interdiocesani per il sostentamento del clero le risorse necessarie a consentire l’integrazione, fino al livello fissato dalla Conferenza Episcopale Italiana («C.E.I.»), delle remunerazioni dei  sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi;

b) svolgere funzioni assistenziali e previdenziali integrative e autonome per il clero;

c) intrattenere rapporti  con le Amministrazioni italiane in relazione alla propria attività e nell’interesse degli Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero.

Esso può, inoltre, su mandato della C.E.I., prestare specifiche attività e servizi a favore della medesima.