LA QUOTA DALLE PARROCCHIE

La quota capitaria ordinaria a carico delle Parrocchie rimane fissata – anche per l’anno 2014 – a euro 0,073 per il parroco e a euro 0,03650 (o a euro 0,01825 in presenza di altri redditi computabili) per il vicario parrocchiale, salvo riduzioni concesse dal Vescovo.
Per le Parrocchie che non hanno presentato il dovuto rendiconto amministrativo annuale (cfr. can. 1284 § 2, 8° CIC e cost. 336 del Sinodo diocesano 47°) il Decreto Arcivescovile del 3 gennaio 2014 ha mantenuto la quota capitaria a euro 0,085 per il parroco, a euro 0,0425 per il vicario parrocchiale e a euro 0,02125 per il vicario parrocchiale con altri redditi computabili. L’elenco di tali parrocchie è indicato nell’allegato C del Decreto Arcivescovile.
L’Ordinario, per le Parrocchie indicate nell’allegato A al Decreto Arcivescovile, ha disposto la riduzione della quota capitaria; la riduzione spettante al parroco è estesa automaticamente e proporzionalmente alla quota dei vicari parrocchiali o equiparati. Questa decisione è stata assunta avendo come riferimento le disposizioni della CEI e alcuni criteri oggettivi desunti dai dati del rendiconto di ciascuna Parrocchia; alcune riduzioni sono invece state decise ex officio per la necessità di correggere effetti distorti in riferimento alle Parrocchie con un grande numero di abitanti.
In forza delle disposizione assunte dalla 57°Assemblea Generale della CEI (21-25 maggio 2007) anche per l’anno 2014 le somme che la Parrocchia deve assicurare al parroco e al vicario parrocchiale o sacerdote ad esso equiparato – quando esercita i predetti uffici in più Parrocchie – sono automaticamente ridotte alla metà rispetto a quanto indicato alla lettera a). Pertanto le Parrocchie cui si applica questa disposizione avranno un risparmio economico che permette loro di sostenere più agevolmente il costo per altri operatori pastorali la cui presenza sia ritenuta opportuna o necessaria
Il numero degli abitanti delle Parrocchie

Per quanto concerne il computo degli abitanti delle Parrocchie, tale dato è stato fornito all’IDSC dall’Ufficio per i progetti informatici e la statistica, organismo di Curia responsabile della rilevazione di tale parametro; a questo ufficio è necessario far riferimento per qualsiasi segnalazione/variazione.

IL VALORE MONETARIO DEL PUNTO

La Conferenza Episcopale Italiana ha stabilito di mantenere invariato il valore monetario del punto per l’anno 2014 che quindi continuerà ad essere pari a euro 12,36 lordi.

ASSEGNO INTEGRATIVO – SACERDOTI SISTEMA PREVIDENZA

Ai sacerdoti inseriti nel sistema di previdenza integrativa, ossia quelli che per età o salute non svolgono un ministero attivo, verrà assicurata per il 2014 una remunerazione lorda di euro 1.334,88 (invariata rispetto al 2013). L’integrazione netta, se dovuta, viene assicurata computando le eventuali pensioni spettanti al sacerdote e un quarto della pensione Fondo Clero.

LA PROGRESSIONE REMUNERATIVA

Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione 26 – 29 marzo 2007, ha deciso di modificare parzialmente gli scatti della progressione remunerativa. In forza di questa decisione a partire dal 1 gennaio 2008 in occasione del settimo scatto di anzianità sono stati attribuiti 3 punti invece di 2; resta confermato che anche per l’ottavo scatto si attribuiscono 3 punti.

PUNTI AGGIUNTIVI

Per garantire la parità di trattamento, la CEI da sempre prevede di attribuire ad ogni presbitero un numero iniziale di punti (80) che determina la retribuzione minima. Per salvaguardare, invece, le diverse esigenze, la Diocesi attribuisce un punteggio variabile determinato da diversi fattori che giustificano un incremento retributivo: come ogni anno l’Arcivescovo ha deciso di attribuire un determinato numero di punti aggiuntivi alle categorie di sacerdoti indicate al punto 3 del Decreto Arcivescovile nel quale sono altresì fissati i nuovi criteri che saranno applicati alle Comunità Pastorali, basati sul numero di Parrocchie e sul numero di Abitanti.

Si ricorda peraltro che la C.E.I. ha stabilito che i punti aggiuntivi siano conferiti a presbiteri che svolgono compiti di particolare onerosità.

Le categorie di sacerdoti a cui attribuire per l’anno 2014 i punti aggiuntivi sono indicate al punto 3 del Decreto Arcivescovile n° 3 del 2 gennaio 2014 che qui sotto riportiamo.

dal Decreto Arcivescovile n° 0003 del 2 gennaio 2014
……..
1.8. Ai fini di computare quanto stabilito al n. 3 circa l’assegnazione di punti aggiuntivi ai sacerdoti operanti in Comunità pastorali, si intendono: «Comunità pastorali con un alto rapporto tra parrocchie e presbiteri» quelle in cui il numero di parrocchie rapportato al numero dei sacerdoti incaricati è superiore a 0,85 (che costituisce l’indice medio computato al 30 settembre 2013); «Comunità pastorali con un alto rapporto tra abitanti e presbiteri» quelle in cui il numero di abitanti rapportato al numero dei sacerdoti incaricati è superiore a 3.621 (che costituisce l’indice medio computato al 30 settembre 2013).
……..
3. Attribuzione di punti aggiuntivi per situazioni di particolare onerosità
Vengono assegnati punti aggiuntivi ai Sacerdoti appartenenti alle seguenti categorie:
i presbiteri Vicari episcopali di settore e di zona: n. 17;
coloro che hanno incarichi a livello diocesano: n. 13 (Rettore dei Seminari, Responsabili Uffici e Servizi di Curia, Presidente dell’Istituto per il sostentamento del Clero della Diocesi di Milano, Assistente generale dell’Azione Cattolica); n. 10 (collaboratori Uffici e Servizi di Curia e Assistenti AC); per chi svolge i suddetti incarichi a tempo parziale: un numero di punti aggiuntivi corrispondenti all’impegno, a partire da un minimo di 1 punto;
i Decani: n. 12;
coloro che svolgono il loro ministero in Comunità pastorali: n. 4 per i parroci responsabili, con l’aggiunta di n. 2 punti se si tratta di Comunità pastorali con un “alto rapporto tra parrocchie e presbiteri” e di n. 1 punto se si tratta di Comunità pastorali con un “alto rapporto tra abitanti e presbiteri” (fino a un totale massimo di n. 7 punti); n. 4 per i vicari nella Comunità pastorale e i co-parroci che non siano “Moderatori”, con l’aggiunta di n. 5 punti se si tratta di Comunità pastorali con “alto rapporto tra parrocchie e presbiteri” e di n. 3 punti se si tratta di Comunità pastorali con”alto rapporto tra abitanti e presbiteri” (fino a un totale massimo di n. 12 punti);
coloro che svolgono il loro ministero in più parrocchie, ad esclusione dei residenti con incarichi pastorali: n. 4, se parroci o amministratori parrocchiali in forma stabile; n. 9 se vicari parrocchiali (cui sono equiparati, sotto il profilo remunerativo, i co-parroci che non sono “Moderatori”) e/o incaricati della pastorale giovanile oppure parroci e vicari parrocchiali in altra/e parrocchia/e oppure parroci incaricati della pastorale giovanile in altra/e parrocchia/e;
gli Oblati vicari: n. 10;
i Vicari parrocchiali insegnanti di religione presso le scuole pubbliche: n. 3 (da 1 a 4 ore di insegnamento); n. 5 (da 5 a 8 ore di insegnamento); n. 7 (da 9 o più ore di insegnamento);
i membri del Consiglio di amministrazione dell’Istituto per il sostentamento del Clero della Diocesi di Milano: n. 5;
coloro che, a giudizio del Vicario generale, anche su segnalazione dei Vicari episcopali di zona, si trovano in situazione di particolare necessità: da n. 1 a n. 25.
Nel caso di concorso di due o più delle fattispecie indicate, ad eccezione dell’ultima, l’attribuzione di punti aggiuntivi viene operata una sola volta, con riferimento alla categoria che prevede il maggior numero di punti. I punti vengono attribuiti solo se comportano un effettivo vantaggio economico per l’interessato. Gli elenchi dei Sacerdoti cui sono attribuiti punti aggiuntivi, e l’indicazione dell’ammontare degli stessi, sono conservati presso la Cancelleria.

IL RIMBORSO SPESE

Le Parrocchie o gli Enti, oltre ad assicurare ad ogni sacerdote l’alloggio comprensivo del riscaldamento, sono invitati ad intervenire a favore dei sacerdoti che prestano il loro ministero presso di essi e che, con quanto globalmente percepiscono, non superano il “tetto CEI” (conteggiando tutti i redditi e le pensioni derivanti dall’esercizio del ministero) concorrendo a sostenere l’onere relativo ad alcuni servizi (luce, telefono, pulizie, …) nella misura corrispondente a circa euro 100 mensili. Tale intervento non concerne i presbiteri che svolgono incarichi a livello diocesano.

LA REMUNERAZIONE E IL FISCO

La remunerazione del sacerdote è equiparata, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente. L’Istituto Centrale opera su di essa le ritenute fiscali stabilite dalla legge, applicando le detrazioni previste per i lavoratori dipendenti. In presenza di più redditi da lavoro dipendente o di pensioni, è possibile usufruire delle detrazioni una sola volta. Salvo avviso contrario da parte dell’interessato, si ritiene valida anche per il 2014 l’opzione esercitata in precedenza. In caso di variazione della situazione remunerativa (insegnamento iniziato nell’anno, pensione ottenuta negli ultimi mesi, ecc.) occorre prendere contatto con l’IDSC. Qualora non si abbia diritto a un’integrazione da parte del sistema di sostentamento o nel caso in cui questa sia di importo insufficiente a coprire l’imposta dovuta dal sacerdote, questi è tenuto a rimborsare al sistema le imposte versate a suo nome.

IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PENSIONISTICI

L’inserimento nel sistema del sostentamento del clero comporta, per i sacerdoti secolari, l’automatico pagamento dei contributi previdenziali a cura e a spese dell’Istituto Centrale. Il contributo previdenziale per coloro che prestano collaborazioni coordinate e continuative, anche nella forma delle collaborazioni a progetto (ad es. cappellani ospedalieri non dipendenti, ecc.) è a carico degli interessati e del committente nella misura stabilita dalla normativa vigente.

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